Art. 3
Insegne
In vigore dal 15 dic 1994
1. Le insegne, concernenti le strutture di cui al comma 3 dell', salvo vincoli particolari previsti in materia dai regolamenti comunali, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
a) avere dimensioni non superiori a 20.000 centimetri quadrati (di norma cm 100 x cm 200);
b) gli eventuali elementi luminosi e/o illuminati non devono essere intermittenti o lampeggianti nè programmati in modo da dare un messaggio variabile;
c) riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dalla regione;
d) essere costituite da materiale non deteriorabile;
e) essere collocate orizzontalmente, verticalmente o a bandiera, sopra l'edificio, e, quando l'edificio insiste in un complesso recintato, anche sulla recinzione;
f) non può essere riportato alcun grafico, disegno o figura ad eccezione del simbolo rappresentativo della professione o dell'associazione professionale o di quello che segnala, laddove esista, un servizio di pronto soccorso.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1994-09-16;657#art-3