Art. 7

Norma transitoria

In vigore dal 15 dic 1994
1. Gli esercenti le professioni e arti sanitarie, ed i presidi sono tenuti ad adeguarsi al presente regolamento entro centottanta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'adeguamento alle caratteristiche estetiche stabilite dal regolamento non comporta la richiesta di una nuova autorizzazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 16 settembre 1994 Il Ministro: COSTA Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1994 Registro n. 1 Sanità, foglio n. 316
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urn:nir:ministero.sanita:decreto:1994-09-16;657#art-7

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