Art. 3
Direttore
In vigore dal 1 mag 1994
1. Il direttore esercita tutti i poteri di gestione dell'Agenzia ed assume la rappresentanza di essa.
2. Il direttore stipula con le regioni i contratti di cui all', comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, per l'effettuazione delle prestazioni di promozione, consulenza e supporto previste dall'. Il corrispettivo delle prestazioni è determinato in conformità di quanto deliberato annualmente dal consiglio di amministrazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1994-02-22;233#art-3