Art. 5
Collegio dei revisori dei conti
In vigore dal 1 mag 1994
1. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, uno dal Ministro del tesoro scelto tra i funzionari della ragioneria generale dello Stato ed uno dal Ministro della sanità.
2. Il direttore nomina i revisori con specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il presidente del collegio viene eletto dai revisori all'atto della prima seduta.
3. Il collegio dei revisori verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ed il conto consuntivo. Il collegio accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e può chiedere notizie al direttore sull'andamento dell'Agenzia.
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