Art. 1

Compiti ed attribuzioni

In vigore dal 1 mag 1994
IL MINISTRO DELLA SANITÀ DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E IL MINISTRO DEL TESORO Visto l' del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente l'istituzione dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali e, in particolare, il comma 2 il quale prevede che l'organizzazione ed il funzionamento della stessa vengono disciplinati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 27 gennaio 1994; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata in data 12 febbraio 1994; A D O T T A il seguente regolamento: . Compiti ed attribuzioni 1. L'Agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita dall' del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, svolge compiti di supporto delle attività regionali. Essa provvede a: a) costituire una banca dati permanente sulla qualità delle prestazioni e relativi costi per elaborare valutazioni comparative tra questi e l'efficacia dei servizi erogati; b) curare l'effettuazione di rilevazioni, studi e controlli sull'acquisizione di beni e servizi con particolare riguardo ai beni di largo consumo, ai farmaci e presidi di uso ospedaliero, alle apparecchiature e strumenti di alta tecnologia, avvalendosi dell'osservatorio dei prezzi e delle tecnologie di cui all'art. 25, comma 5, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, e successive modifiche ed integrazioni, segnalando disfunzioni e sprechi nella gestione delle risorse ed i relativi correttivi; c) promuovere iniziative per la sperimentazione e l'innovazione; d) partecipare in forma di collaborazione o supporto alla elaborazione di studi, programmi e progetti regionali, promuovendo il trasferimento delle innovazioni e delle sperimentazioni in materia sanitaria. 2. L'Agenzia, nello svolgimento delle proprie attività, opera anche in collaborazione con il Ministero della sanità, con l'Istituto superiore di sanità, con l'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, gli istituti zooprofilattici sperimentali e, sulla base di intese di carattere organizzativo con le regioni interessate, con le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere.
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