Art. 6

Organizzazione

In vigore dal 1 mag 1994
1. L'Agenzia si articola in sezioni, corrispondenti ai settori di attività individuati dall', comma 1, lettere a), b), c) e d) cui sono preposti dirigenti. 2. Le sezioni sono organizzate per funzioni omogenee, secondo modalità di lavoro dipartimentale, al fine di assicurare l'interconnessione tra le diverse aree di attività e di intervento. 3. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma 1 sono conferiti dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.sanita:decreto:1994-02-22;233#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo