Art. 7

Verifiche e controlli

In vigore dal 1 mag 1994
1. Il direttore dell'Agenzia si avvale di un nucleo di valutazione con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. Il nucleo determina periodicamente, anche su indicazione del direttore dell'Agenzia, i parametri di riferimento del controllo. 2. Ai dirigenti si applicano le disposizioni previste dall'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall' del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470. 3. Il direttore dell'Agenzia invia semestralmente al Ministro della sanità una relazione sull'attività svolta. 4. Annualmente il direttore riferisce sui risultati dell'attività alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome per acquisirne indirizzi e proposte. 5. Il direttore cura l'invio al Ministero della sanità ed al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, di copia dei bilanci di previsione e conto consuntivo con allegate le relative relazioni dell'organo di gestione e del collegio dei revisori dei conti. 6. La gestione finanziaria dell'Agenzia è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti, ai sensi dell' della legge 21 marzo 1958, n. 259.
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