Art. 3 · Direttore

Art. 3

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Direttore

In vigore dal 1 mag 1994
1. Il direttore esercita tutti i poteri di gestione dell'Agenzia ed assume la rappresentanza di essa. 2. Il direttore stipula con le regioni i contratti di cui all', comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, per l'effettuazione delle prestazioni di promozione, consulenza e supporto previste dall'. Il corrispettivo delle prestazioni è determinato in conformità di quanto deliberato annualmente dal consiglio di amministrazione.
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