Capo II

Art. 14

Unità organizzative competenti e funzionari responsabili del procedimento

In vigore dal 21 mag 1994
Unità organizzative competenti e funzionari responsabili del procedimento 1. Unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro documento procedurale sono gli uffici indicati nella tabella n. 2. 2. I responsabili del procedimento sono, di norma, i dirigenti preposti alle unità operative indicate nell'allegata tabella n. 2, o chi ne fa le veci; in mancanza, il direttore generale per l'attuazione della programmazione economica può affidare ad altro personale la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento relativo ai singoli procedimenti. 3. I nominativi dei responsabili e le unità operative competenti sono comunicati agli aventi diritto a norma dell', comma 3, e dell' della legge n. 241/1990.
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