Capo II
Art. 13
Efficacia e pubblicità delle deliberazioni dei comitati interministeriali
In vigore dal 21 mag 1994
Efficacia e pubblicità delle deliberazioni
dei comitati interministeriali
1. Le deliberazioni dei comitati interministeriali di programmazione economica (CIPE, CIPI e CIPET), di norma, acquisita la firma del Presidente o del Presidente delegato, dispiegano la loro efficacia. Dalla data di ricevimento, da parte della segreteria dei suindicati comitati, delle delibere debitamente firmate è fatto obbligo al dirigente della segreteria medesima, o a chi ne fa le veci, di notificare, entro trenta giorni e nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione, agli aventi diritto e alle amministrazioni interessate dette delibere e, nei casi in cui devesi procedere alla pubblicazione delle stesse nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, di trasmettere, entro dieci giorni e nelle forme di rito, il testo al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:1993-12-14;602#art-13