Capo II

Art. 13

Efficacia e pubblicità delle deliberazioni dei comitati interministeriali

In vigore dal 21 mag 1994
Efficacia e pubblicità delle deliberazioni dei comitati interministeriali 1. Le deliberazioni dei comitati interministeriali di programmazione economica (CIPE, CIPI e CIPET), di norma, acquisita la firma del Presidente o del Presidente delegato, dispiegano la loro efficacia. Dalla data di ricevimento, da parte della segreteria dei suindicati comitati, delle delibere debitamente firmate è fatto obbligo al dirigente della segreteria medesima, o a chi ne fa le veci, di notificare, entro trenta giorni e nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione, agli aventi diritto e alle amministrazioni interessate dette delibere e, nei casi in cui devesi procedere alla pubblicazione delle stesse nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, di trasmettere, entro dieci giorni e nelle forme di rito, il testo al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti.
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