Capo III

Art. 15

Integrazione e modificazione del presente regolamento

In vigore dal 21 mag 1994
1. I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo. 2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, il Ministro del bilancio e della programmazione economica verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta, nelle prescritte forme regolamentari, le modificazioni ritenute necessarie.
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urn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:1993-12-14;602#art-15

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