Capo III

Art. 16

Pubblicità

In vigore dal 21 mag 1994
1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è reso pubblico mediante ulteriori forme e modalità stabilite dal Ministero del bilancio e della programmazione economica. Le stesse forme di pubblicità e modalità sono utilizzate per le successive modificazioni ed integrazioni. 2. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti la indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento, nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo. 3. La normativa riguardante i termini finali si applica soltanto ai procedimenti iniziati dopo la data di pubblicazione del decreto stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 14 dicembre 1993 Il Ministro: SPAVENTA Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1994 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 56
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