Art. 7
Misura e stima delle scorte morte, della legna e delle piante
In vigore dal 25 mar 1994
1. Quando non formino capitolo di bilancio sulle consegne e riconsegne la misura, gli inventari e le valutazioni delle scorte morte, legna e piante si compensano in base al valore stimato, nella seguente misura:
Importo di stima fino a L. 50.000 |
onorario 5.57% |
Importo di stima fino a L. 100.000 | con un minimo di lire 3.279 onorario 4.10% | oltre i rimborsi ed i com- Importo di stima fino a L. 500.000 | pensi orari di cui agli ar- onorario 2.79% > ticoli da 21 a 25, 28 e 31
Importo di stima fino a L. 1.000.000 |
onorario 2.13% |
Importo di stima fino a L. 5.000.000 |
ed oltre |
onorario 1.63% |
2. Quando la prestazione si limita alla sola misura, l'onorario è ridotto del trenta per cento. Per i valori intermedi il compenso è determinato per interpolazione lineare.
3. Le mercedi degli operai per sondaggi, tagli, formazione degli ammassi e cumuli sono a carico del committente.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1993-12-06;596#art-7