Art. 3

Adeguamenti tabellari

In vigore dal 15 mar 1994
1. L' del decreto ministeriale 7 settembre 1988, n. 407, è sostituito dal seguente: " 1. La misura e la contabilità dei lavori è compensata in base alla tabella M. Tale operazione si identifica con la regolare compilazione dei documenti contabili. Le controdeduzioni alle riserve dell'impresa sono compensate a parte, discrezionalmente. 2. I collaudi di opere di terzi sono compensati in base alla tabella N. L'importo o valore dell'opera è quello che risulta dalla liquidazione del conto finale, al lordo dell'eventuale ribasso o dell'eventuale aumento d'asta. 3. Le tabelle A 1, B 1, C 1, D 1, E 1, F 2, G 2, H 3, I, L 1, M 1 e R1 allegate al decreto ministeriale 7 settembre 1988, n. 407, sono rispettivamente sostituite dalle tabelle A 2, B 2, C 2, D 2, E 2, F 3, G 3, H 4, I 2, L 2, M 2 e N allegate al presente decreto".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1993-12-06;596#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo