Art. 3
Adeguamenti tabellari
In vigore dal 15 mar 1994
1. L' del decreto ministeriale 7 settembre 1988, n. 407, è sostituito dal seguente:
" 1. La misura e la contabilità dei lavori è compensata in base alla tabella M. Tale operazione si identifica con la regolare compilazione dei documenti contabili. Le controdeduzioni alle riserve dell'impresa sono compensate a parte, discrezionalmente.
2. I collaudi di opere di terzi sono compensati in base alla tabella N. L'importo o valore dell'opera è quello che risulta dalla liquidazione del conto finale, al lordo dell'eventuale ribasso o dell'eventuale aumento d'asta.
3. Le tabelle A 1, B 1, C 1, D 1, E 1, F 2, G 2, H 3, I, L 1, M 1 e R1 allegate al decreto ministeriale 7 settembre 1988, n. 407, sono rispettivamente sostituite dalle tabelle A 2, B 2, C 2, D 2, E 2, F 3, G 3, H 4, I 2, L 2, M 2 e N allegate al presente decreto".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1993-12-06;596#art-3