Art. 5
Triangolazioni e poligonazioni
In vigore dal 15 mar 1994
1. Le triangolazioni secondarie a lotti rettilinei e le poligonazioni si valutano a vacazioni o in ragione di lire 18.860 per ogni stazione, quando costituiscono operazione a se stante, e in ragione di L. 13.200 quando costituiscono operazione sussidiaria di quelle di cui all'art. 40 della tariffa approvata con legge 2 marzo 1949, n. 144, oltre ai compensi di cui agli articoli da 21 a 25, 28 e 31.
2. Le poligonazioni si valutano a vacazione o in ragione di L. 7.545 per ogni stazione oltre ai suddetti compensi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1993-12-06;596#art-5