Art. 5

Triangolazioni e poligonazioni

In vigore dal 15 mar 1994
1. Le triangolazioni secondarie a lotti rettilinei e le poligonazioni si valutano a vacazioni o in ragione di lire 18.860 per ogni stazione, quando costituiscono operazione a se stante, e in ragione di L. 13.200 quando costituiscono operazione sussidiaria di quelle di cui all'art. 40 della tariffa approvata con legge 2 marzo 1949, n. 144, oltre ai compensi di cui agli articoli da 21 a 25, 28 e 31. 2. Le poligonazioni si valutano a vacazione o in ragione di L. 7.545 per ogni stazione oltre ai suddetti compensi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1993-12-06;596#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Triangolazioni e poligonazioni (Art. 5 Regolamento recante la tariffa per le prestazioni professionali dei geometri.) — Testo vigente | Portale Normativo