Art. 8
Classifica delle costruzioni
In vigore dal 25 mar 1994
1. Le prestazioni a cui si applicano gli onorari stabiliti dalle seguenti tabelle H 4 e I2 riguardano le seguenti specie di opere:
Categoria I - Costruzioni rurali, modeste costruzioni civili, edifici pubblici per comuni fino a 10.000 abitanti:
a) costruzioni rurali comuni, case di abitazione per non oltre due famiglie nelle zone rurali; magazzini, capannoni e rimesse in un solo locale ad uso di ricovero o di piccole industrie;
b) costruzioni per aziende rurali con annessi edifici per la conservazione dei prodotti o per industrie agrarie; case di abitazione popolari nei centri urbani, edifici pubblici; magazzini, capannoni, rimesse in più locali, ad uso di ricoveri e di industrie;
c) case di abitazione comuni ed economiche, costruzioni asismiche a due piani senza ossatura in cemento armato e ferro, edifici pubblici;
d) restauri, trasformazioni e sopraelevazioni di fabbricati;
e) impianti di servizi primari.
Categoria II:
f) strade e canali;
g) strade di collina alta e montagna che presentino maggiori difficoltà di studio;
h) arginature e lavori di terra;
i) manufatti per opere stradali e idrauliche a se stanti;
l) impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua; fognature urbane.
Categoria III:
m) bonifiche idrauliche e irrigazioni a gravità con portata massima di litri 100 al minuto secondo;
n) bonifiche idrauliche e irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua con impianti di potenza non maggiore di 15 HP in acqua sollevata (esclusi i macchinari); piccole derivazioni d'acqua di lieve entità;
o) progetti di bonifica agraria.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1993-12-06;596#art-8