Art. 8

Classifica delle costruzioni

In vigore dal 25 mar 1994
1. Le prestazioni a cui si applicano gli onorari stabiliti dalle seguenti tabelle H 4 e I2 riguardano le seguenti specie di opere: Categoria I - Costruzioni rurali, modeste costruzioni civili, edifici pubblici per comuni fino a 10.000 abitanti: a) costruzioni rurali comuni, case di abitazione per non oltre due famiglie nelle zone rurali; magazzini, capannoni e rimesse in un solo locale ad uso di ricovero o di piccole industrie; b) costruzioni per aziende rurali con annessi edifici per la conservazione dei prodotti o per industrie agrarie; case di abitazione popolari nei centri urbani, edifici pubblici; magazzini, capannoni, rimesse in più locali, ad uso di ricoveri e di industrie; c) case di abitazione comuni ed economiche, costruzioni asismiche a due piani senza ossatura in cemento armato e ferro, edifici pubblici; d) restauri, trasformazioni e sopraelevazioni di fabbricati; e) impianti di servizi primari. Categoria II: f) strade e canali; g) strade di collina alta e montagna che presentino maggiori difficoltà di studio; h) arginature e lavori di terra; i) manufatti per opere stradali e idrauliche a se stanti; l) impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua; fognature urbane. Categoria III: m) bonifiche idrauliche e irrigazioni a gravità con portata massima di litri 100 al minuto secondo; n) bonifiche idrauliche e irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua con impianti di potenza non maggiore di 15 HP in acqua sollevata (esclusi i macchinari); piccole derivazioni d'acqua di lieve entità; o) progetti di bonifica agraria.

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urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1993-12-06;596#art-8

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Classifica delle costruzioni (Art. 8 Regolamento recante la tariffa per le prestazioni professionali dei geometri.) — Testo vigente | Portale Normativo