Art. 6
Rilievi di strade e canali
In vigore dal 15 mar 1994
1. Le voci della colonna prima della tabella A possono applicarsi anche al rilievo planimetrico di zone per la costruzione di strade e canali, al rilievo altimetrico di strade e canali quando interessi una zona di larghezza quasi costante, valutando la superficie rilevata in base alla effettiva larghezza media della zona rilevata, ed applicando alla tariffa un aumento del 25 per cento.
2. Oltre all'onorario per il rilievo planimetrico sono dovuti: per ogni sezione trasversale larga da metri 10 a metri 50, un compenso proporzionale da L. 3.770 a lire 7.545; per profili longitudinali, un compenso variabile da L. 3.770 a L. 7.545 l'ettometro, a seconda che si operi in pianura, in collina o in montagna.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1993-12-06;596#art-6