Art. 2
Compensi a percentuale
In vigore dal 15 mar 1994
1. L' del decreto ministeriale 7 settembre 1988, n. 407, è sostituito dal seguente:
" 1. Tutti i compensi da valutarsi a percentuale sono calcolati applicando la seguente formula matematica:
( Ir )
Tr = Ti x (----)(tutto elevato a t)
( Ii )
dove:
Tr=tariffa ricercata espressa in percentuale;
Ti=tariffa di riferimento espressa in percentuale;
Ir=importo, valore o imponibile relativo alla tariffa ricercata;
Ii=importo, valore o imponibile relativo alla tariffa di riferimento;
t =tangente della retta delle tariffe.
2. Le prestazioni relative a importi, valori o imponibili inferiori a quelli espressi nelle tabelle sono valutate a discrezione del professionista e non potranno essere superiori al primo scaglione di dette tabelle; quelle relative a importi, valori o imponibili superiori sono valutate con l'applicazione della formula di cui al comma precedente.
3. Per importi, valori o imponibili intermedi rispetto a quelli espressi nelle tabelle, l'onorario è calcolato mediante interpolazione lineare".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1993-12-06;596#art-2