Art. 2

Compensi a percentuale

In vigore dal 15 mar 1994
1. L' del decreto ministeriale 7 settembre 1988, n. 407, è sostituito dal seguente: " 1. Tutti i compensi da valutarsi a percentuale sono calcolati applicando la seguente formula matematica: ( Ir ) Tr = Ti x (----)(tutto elevato a t) ( Ii ) dove: Tr=tariffa ricercata espressa in percentuale; Ti=tariffa di riferimento espressa in percentuale; Ir=importo, valore o imponibile relativo alla tariffa ricercata; Ii=importo, valore o imponibile relativo alla tariffa di riferimento; t =tangente della retta delle tariffe. 2. Le prestazioni relative a importi, valori o imponibili inferiori a quelli espressi nelle tabelle sono valutate a discrezione del professionista e non potranno essere superiori al primo scaglione di dette tabelle; quelle relative a importi, valori o imponibili superiori sono valutate con l'applicazione della formula di cui al comma precedente. 3. Per importi, valori o imponibili intermedi rispetto a quelli espressi nelle tabelle, l'onorario è calcolato mediante interpolazione lineare".
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