Capo II
Art. 5
In vigore dal 5 ott 1993
1. Il comitato, sulla base della proposta tecnica formulata dal relatore, definisce e approva il progetto di demolizione, individuando l'amministrazione dello Stato che dovrà provvedere all'esecuzione dei lavori con personale e mezzi tecnici in dotazione.
Il comitato provvede, altresì, a nominare tra i propri componenti un comitato ristretto incaricato di sovrintendere all'attuazione degli interventi deliberati, che, al compimento della demolizione, relazionerà sull'attività eseguita.
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