Capo I
Art. 2
In vigore dal 5 ott 1993
1. Per la validità delle riunioni del comitato è necessaria la presenza, oltre che del presidente, di almeno uno dei rappresentanti per ciascuna amministrazione, ivi compreso almeno uno fra i membri tecnici.
2. Le decisioni del comitato sono valide se deliberate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
3. In caso di assenza o impedimento del presidente assume la presidenza il rappresentante del Ministero dell'interno appartenente al ruolo dell'Amministrazione civile.
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