Capo II

Art. 4

In vigore dal 5 ott 1993
1. Ai fini della richiesta di intervento del comitato tecnico centrale, le amministrazioni e gli enti pubblici proprietari dei suoli su cui insistono le opere abusive da demolire inoltrano formale istanza al prefetto della provincia. Qualora la richiesta provenga da amministrazioni o enti diversi dal comune competente per territorio, la stessa dovrà essere inviata, per conoscenza, al sindaco ai sensi e per gli effetti dell' della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonché degli della legge 28 febbraio 1985, n. 47. 2. Qualora i suoli su cui insistono le opere abusive da demolire siano di proprietà statale e in uso ad amministrazioni pubbliche è fatto obbligo a queste ultime di segnalare all'intendente di finanza competente per territorio l'esistenza di opere abusive ai fini della richiesta di intervento del comitato tecnico centrale.
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urn:nir:ministero.interno:decreto:1993-07-12;371#art-4

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Art. 4 Regolamento concernente i criteri e le modalita' di organizzazione e funzionamento nonche' le procedure per l'attuazione degli interventi operativi del comitato tecnico centrale per l'esecuzione della demolizione delle opere e manufatti realizzati abusivamente su suolo del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici. — Testo vigente | Portale Normativo