Capo I
Art. 3
In vigore dal 5 ott 1993
1. Le riunioni del comitato vengono periodicamente convocate dal presidente tenuto conto del numero delle richieste di intervento pervenute dalle prefetture.
2. Per ogni richiesta il presidente provvede a designare un relatore da scegliersi tra i membri tecnici in seno al Comitato, al quale la segreteria trasmette gli atti relativi.
3. Il relatore designato è tenuto a riferire entro il termine assegnatogli, formulando una specifica proposta progettuale da sottoporre alla approvazione del comitato. Per l'espletamento dell'attività istruttoria, ai fini della formulazione della proposta, il relatore può chiedere al comitato la collaborazione di organi centrali o periferici dello Stato nonché degli uffici tecnici delle amministrazioni locali.
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