Capo I

Art. 1

In vigore dal 5 ott 1993
IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA DIFESA Visto il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito, con modificazioni ed integrazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, recante "Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi"; Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante "Norme per l'edificabilità dei suoli"; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale"; Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie"; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentiti i Ministri delle finanze, dei lavori pubblici e della marina mercantile; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 17 dicembre 1992; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 3001/M/4 del 21 gennaio 1993); A D O T T A il seguente regolamento: Capo I COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO CENTRALE . 1. Il comitato tecnico centrale è presieduto da un prefetto ed è composto da due rappresentanti dei Ministeri dell'interno - dei quali almeno uno appartenente al ruolo dell'amministrazione civile - della difesa, delle finanze, dei lavori pubblici e della marina mercantile, scelti tra funzionari e ufficiali in possesso di specifica esperienza e preparazione professionale nel settore. Dei predetti componenti almeno due sono designati tra appartenenti ai ruoli tecnici delle rispettive amministrazioni. 2. Quando è necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi di conoscenza e valutazione tecnica, il presidente del comitato può chiamare a partecipare alle sedute rappresentanti di altre amministrazioni o enti pubblici interessati. 3. Il comitato si avvale del supporto tecnico-amministrativo di un ufficio di segreteria istituto nell'ambito del Gabinetto del Ministro dell'interno che provvede a curare gli adempimenti connessi al funzionamento e all'attività del Comitato medesimo con l'impiego di personale già in servizio. 4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione.
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