Capo II
Art. 7
In vigore dal 5 ott 1993
1. Le spese relative alle demolizioni, nonché quelle indispensabili per l'attuazione degli interventi deliberati ai sensi dell', sono a carico delle amministrazioni e enti pubblici indicati nel comma 3 dell'art. 17- bis del citato decreto-legge n. 152 del 1991, ovvero del comune richiedente cui spetta, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 47 del 1985, provvedere alla demolizione delle opere abusivamente realizzate su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici. Le predette amministrazioni hanno diritto di rivalsa sui soggetti responsabili degli abusi.
2. Ai fini del recupero delle somme l'amministrazione interessata predispone apposito provvedimento formale di liquidazione delle spese che, vistato dal comitato tecnico centrale, viene comunicato nelle forme di legge ai soggetti responsabili degli abusi, tenuti a sostenere i relativi oneri, ed assegna il termine di trenta giorni per il pagamento degli importi richiesti. Trascorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, la stessa amministrazione trasmette al prefetto competente per territorio copia del provvedimento di liquidazione, corredato dell'avvenuta notifica nei confronti degli interessati. Il prefetto emana l'ingiunzione assegnando agli interessati l'ulteriore termine di trenta giorni ai fini del versamento delle somme dovute. Qualora nel termine stabilito non sia effettuato il pagamento, si fa luogo alla riscossione delle somme dovute, con la procedura prevista dagli e seguenti del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
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