Capo III

Art. 9

Costituzione della commissione nazionale

In vigore dal 25 feb 1993
1. La commissione nazionale per i periti assicurativi, composta ai sensi dell', commi 2 e 3, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, è costituita quale organo consultivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per tutte le questioni concernenti la formazione e la tenuta del ruolo nazionale dei periti assicurativi ed esercita le funzioni attribuite ad essa dalla predetta legge. 2. Con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, vengono nominati i componenti ed i segretari della predetta commissione nazionale. 3. In sede di prima applicazione, relativamente alla nomina dei quattro rappresentanti dei periti iscritti nel ruolo, previsti all', comma 2, punto e), della citata legge n. 166/1992, si provvede, con il decreto ministeriale di cui al comma precedente, individuando i predetti componenti tra i designati dalle rispettive organizzazioni sindacali e professionali di categoria, maggiormente rappresentative sul piano nazionale, indipendentemente dal requisito della iscrizione nel ruolo, tenuto conto che non vi sono soggetti con il predetto requisito.
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