Capo II

Art. 5

Modalità della domanda - Requisiti di ammissione

In vigore dal 25 feb 1993
1. La domanda di ammissione alla prova di idoneità, redatta in carta legale, dovrà pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo - Ruolo nazionale dei periti assicurativi, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del decreto che indice la sessione d'esame. 2. Si considera prodotta in tempo utile la domanda di ammissione anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 3. Per l'ammissione all'esame è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero straniero residente nel territorio della Repubblica italiana, a condizione che analogo trattamento sia fatto nei Paesi di origine a favore dei cittadini italiani, salvo il caso degli apolidi; b) godere dei diritti civili; c) non avere riportato condanna per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni; d) essere munito di diploma di scuola media secondaria superiore di indirizzo tecnico oppure di laurea ovvero, in mancanza, essere in possesso del requisito di cui all'art. 16, comma 2, della legge n. 166/1992, accertato dal relativo provvedimento ministeriale. 4. Sono diplomi di scuola media secondaria superiore di indirizzo tecnico i seguenti: DIPLOMI DI MATURITÀ TECNICA Maturità tecnica commerciale: indirizzo amministrativo; indirizzo mercantile; indirizzo programmatori; commercio con l'estero; amministrazione industriale. Maturità tecnica per perito aziendale e corrispondente in lingue estere. Maturità tecnica femminile: indirizzo generale; econome dietiste; dirigenti di comunità. Maturità tecnica per il turismo. Maturità tecnica per geometri. Maturità tecnica agraria: indirizzo generale; viticoltura ed enologia. Maturità tecnica nautica: capitani; macchinisti; costruttori navali. Maturità tecnica industriale: arti fotografiche; arti grafiche; chimica conciaria; chimica industriale; chimica nucleare; confezione industriale; costruzioni aeronautiche; cronometria; disegno di tessuti; edilizia; elettronica industriale; elettrotecnica; energia nucleare; fisica industriale; industria cartaria; industria cerealicola; industria metalmeccanica; industria mineraria; industria navalmeccanica; industria ottica; industria tessile; industria tintoria; informatica; maglieria; materie plastiche; meccanica; meccanica di precisione; metallurgia; tecnologie alimentari; telecomunicazioni; termotecnica. Maturità tecnica aeronautica: indirizzo navigazione aerea; indirizzo assistenza alla navigazione aerea. Diplomi rilasciati dagli istituti tecnici nautici. Diplomi relativi alla sperimentazione "Ergon". Diplomi di maturità professionale: analisi contabile; operatore commerciale; analista contabile ad indirizzo informatico-gestionale; tecnico delle industrie meccaniche. Diplomi di maturità Progetto 92 del settore economico-aziendale. 5. Nella domanda di ammissione all'esame, gli aspiranti debbono dichiarare: cognome e nome (le donne coniugate debbono aggiungere al proprio cognome, quello del marito); luogo e data di nascita; codice fiscale; titolo di studio posseduto; istituto tecnico o professionale o università degli studi presso i quali è stato conseguito; eventuale specializzazione e relativa data di conseguimento; domicilio e recapito al quale desiderano vengano inviate le eventuali comunicazioni, nonché eventuale recapito telefonico; data e firma. 6. Inoltre i candidati debbono dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti di cui all', lettere a), b) e c), del presente decreto. 7. La firma dei candidati apposta in calce alla domanda deve essre legalizzata a norma delle vigenti disposizioni. 8. Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui sopra, non verranno prese in considerazione.
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urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1992-09-09;562#art-5

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