Capo III
Art. 10
Funzionamento della commissione nazionale
In vigore dal 25 feb 1993
1. La commissione nazionale per i periti assicurativi si riunisce almeno una volta ogni bimestre solare ed ogni qualvolta il presidente ne ravvisi l'opportunità o qualora lo richieda almeno la metà dei componenti.
2. Per la trattazione di particolari argomenti o di singole questioni, il presidente può affidare ad uno o più componenti della commissione il compito di riferire alla commissione stessa.
3. La convocazione della commissione nazionale, effettuata da parte del segretario su incarico del presidente, deve essere comunicata almeno sette giorni prima la data fissata per la riunione. In caso di necessità o di urgenza, le convocazioni sono inoltrate fino a tre giorni prima la data della riunione. Possono essere effettuate a mezzo telegrafo, telescrivente ovvero fax.
4. L'ordine del giorno della riunione è comunicato ai componenti effettivi della commissione nazionale in uno nel testo della convocazione ed i relativi atti e documentazione sono depositati presso la segreteria della commissione, a disposizione dei componenti, nei cinque giorni precedenti la data della riunione.
Nell'ipotesi di convocazione in via di necessità o di urgenza il deposito della documentazione in segreteria avviene nei tre giorni precedenti la data della riunione. In casi particolari, su autorizzazione del presidente, si procede all'inserimento di eventuali ulteriori pratiche concernenti gli argomenti all'ordine del giorno.
5. I componenti ed i supplenti della commissione nazionale durano in carica tre anni come previsto dall', comma 4, della legge n. 166/1992, e possono essere confermati; le relative designazioni devono essere effettuate almeno tre mesi prima della scadenza; in mancanza delle designazioni effettuate entro il predetto termine, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla richiesta, ai sensi dell', comma 5, della legge citata. In caso di mancanza della nuova designazione si nomina il rappresentante uscente, salvo sostituzione a designazione effettuata. In caso di impossibilità di nomina del rappresentante uscente, si provvede ugualmente alla nomina della commissione.
6. Nell'ipotesi di sostituzione di un componente, per effetto di diversa designazione o per dimissioni, si applica la stessa procedura prevista per la designazione.
7. Il numero legale per la validità delle sedute è stabilito nella metà più uno dei componenti.
8. Per l'approvazione delle deliberazioni occorre un numero di voti pari alla metà più uno dei presenti.
9. Le votazioni si effettuano di regola per alzata di mano. Si pro- cede a scrutinio segreto quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei partecipanti alla seduta.
10. La commissione nazionale promuove di ufficio o entro sessanta giorni dalla segnalazione delle commissioni provinciali, il procedimento disciplinare di cui all' della legge n. 166/1992.
Il termine per la conclusione del predetto procedimento è determinato in un anno dalla data della comunicazione all'interessato dell'apertura del procedimento disciplinare che lo riguarda.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1992-09-09;562#art-10