Capo I
Art. 1
Presentazione - Requisiti
In vigore dal 25 feb 1993
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, recante norme per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le succes- sive disposizioni modificative ed integrative;
Vista la legge 26 febbraio 1977, n. 39, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, recante: "Modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti";
Vista la legge 13 aprile 1977, n. 114, recante modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, di riforma della vigilanza sulle assicurazioni private;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della direzione generale delle assicurazioni private del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante norme di disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in particolare l'art. 17, comma 3;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1990, che disciplina i compensi per la commissione esaminatrice per l'iscrizione all'albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante norme di integrazione e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;
Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 166, recante norme per l'istituzione ed il funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti, soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi;
Visti l', comma 3, l' e l'art. 16, comma 3, della citata legge n. 166/1992, che prevedono rispettivamente che, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, vengano dettate norme per le modalità di presentazione della domanda di iscrizione nel predetto ruolo nazionale nonché per la disciplina della relativa prova di idoneità; per la costituzione ed il funzionamento della commissione nazionale e delle commissioni provinciali per i periti assicurativi; per l'attuazione delle disposizioni transitorie di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 16;
Ritenuta la necessità di provvedere all'emanazione delle predette norme;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 giugno 1992;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 890031 del 5 agosto 1992;
A D O T T A il seguente regolamento:
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Presentazione - Requisiti
1. La domanda di iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi, ai sensi della legge 17 febbraio 1992, n. 166, deve essere presentata in carta legale al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo - Ruolo nazionale dei periti assicurativi - Via Campania, 59/C - 00187 Roma (vedi schema semplificativo - Allegato A).
2. La domanda di iscrizione deve indicare i seguenti dati:
cognome e nome;
luogo e data di nascita;
cittadinanza;
residenza;
codice fiscale;
godimento dei diritti civili;
di non aver riportato condanne per i reati di cui all', lettera c), della legge n. 166/1992;
indirizzo della sede operativa;
tribunale presso il quale sono svolte eventualmente funzioni di consulente del giudice o di perito di ufficio.
3. La sottoscrizione della domanda, completa dei predetti dati e dichiarazioni, deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
4. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a) certificato di godimento dei diritti civili;
b) certificato generale del casellario giudiziale;
c) certificato rilasciato dalla competente pretura circondariale relativo ai carichi pendenti;
d) dichiarazione sottoscritta dall'interessato che attesti che, ottenuta l'iscrizione nel ruolo nazionale, non vi sia alcuna delle incompatibilità previste dall', comma 2, della legge n. 166/1992;
e) fotocopia autenticata del titolo di studio.
I certificati di cui alle lettere a), b) e c) devono essere stati rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della domanda di iscrizione;
f) certificazione antimafia, ai sensi dell' della legge 23 dicembre 1982, n. 936, modificato dall' della legge 19 marzo 1990, n. 55, da richiedersi alla prefettura competente;
g) ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa di lire centocinquantamila, prevista al n. 177, lettera b), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. Detto versamento deve essere effettuato all'ufficio del registro di Roma direttamente o mediante accreditamento sul conto corrente postale n. 8003 con la causale "tassa per l'iscrizione al ruolo nazionale dei periti assicurativi, di cui all', comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n. 166".
5. Nel caso in cui il richiedente dichiari nella domanda di iscrizione nel ruolo di essere esonerato dalla prova di idoneità trovandosi in possesso di diploma di perito industriale in area meccanica o di laurea in ingegneria, iscritto nel relativo albo professionale da almeno tre anni ed avendo altresì esercitato per tre anni l'attività nel settore specifico, alla domanda debbono essere allegati, oltre ai documenti di cui alle precedenti lettere, anche i seguenti altri documenti:
fotocopia autenticata del diploma di perito industriale in area meccanica o del diploma di laurea in ingegneria;
certificazione rilasciata dal consiglio nazionale dell'ordine professionale presso il quale risulta iscritto, dalla quale risulti l'avvenuta iscrizione da almeno tre anni;
dichiarazione sottoscritta, con firma autenticata, del legale rappresentante di almeno un'impresa di assicurazione o di altri enti operanti nel settore specifico, che attesti lo svolgimento per tre anni (non oltre il 13 marzo 1993) dell'attività di perito assicurativo, di cui alla legge n. 166/1992, in qualità di dipendente o di lavoratore autonomo e che indichi altresì l'ammontare dei compensi erogati all'interessato per ciascun anno di riferimento;
dichiarazione rilasciata dall'interessato, a mezzo atto notorio, ai sensi dell'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114, e con le responsabilità di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, che attesti l'ammontare del reddito percepito nei tre anni e dichiarato ai fini fiscali per ciascun anno di riferimento quale compensi per l'esercizio dell'attività di perito assicurativo, ai sensi della legge n. 166/1992.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 18/02/1993, n. 40 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1992-09-09;562#art-1