Capo II

Art. 4

Sessioni di esame

In vigore dal 25 feb 1993
1. Ogni anno, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è indetta almeno una sessione di esame, ai fini della prova di idoneità prevista dalla lettera e) dell' della legge 17 febbraio 1992, n. 166.
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