Capo V
Art. 14
Termini del procedimento
In vigore dal 25 feb 1993
1. Sulle domande di iscrizione, presentate ai sensi dell' e dell'art. 16, comma 1, della legge n. 166/1992 e con le modalità di cui al presente regolamento, si pronuncia il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con provvedimento motivato, sentita la commissione nazionale per i periti assicurativi di cui all' della citata legge, entro centoventi giorni dalla data di ricevimento delle domande stesse.
2. Entro il termine di cui al comma 1, sulla domanda di ammissione alla prova di idoneità, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge n. 166/1992 e con le modalità di cui all' del presente regolamento, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato accerta, sentita la commissione nazionale per i periti assicurativi di cui all' della citata legge, l'esistenza del titolo per l'ammissione alla predetta prova di idoneità.
Storico versioni
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