Capo IV

Art. 13

In vigore dal 19 mar 1993
1. La soprintendenza competente per territorio accerta se l'attività descritta nel precedente , comma 1, si svolge in locali che hanno la superficie complessiva di servizi e di depositi, non superiore a 400 metri quadrati. 2. Per le attività svolte nei locali, di cui al precedente comma 1, si applicano l', commi 5 e 6, l', l', commi 1 e 2, l', commi 1 e 2, l', comma 1, l', commi 1 e 2, l', comma 1, l', commi 1, 2, 3 e 4, e l'. 3. Il responsabile delle attività deve rispettare gli obblighi prescritti dal precedente , comma 2, nonché quelli prescritti dal precedente , comma 3, lettera a) e lettera b), primo periodo.
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urn:nir:ministero.i.beni.culturali.e.ambientali:decreto:1992-05-20;569#art-13

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Art. 13 Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre. — Testo vigente | Portale Normativo