Capo I

Art. 2

Attività consentite negli edifici, per i quali si applicano le disposizioni del presente regolamento

In vigore dal 19 mar 1993
1. Negli edifici disciplinati dal presente regolamento, possono continuare ad essere svolte attività complementari previste dal decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1982, n. 98) purchè queste siano effettuate nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza antincendio, ovvero in mancanza di queste, dei criteri tecnici prescritti dall' del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 1982, n. 229) e nel rispetto delle norme di tutela ai sensi della legge n. 1089/1939. 2. Le attività descritte nell'art. 17, comma 4, della circolare del Ministero dell'interno del 15 febbraio 1951, n. 16 (pubblicata alle pagine 36 e seguenti del volume "Norme di prevenzione incendi" edito dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato nel 1983), se sono svolte negli edifici disciplinati dal presente regolamento, devono essere effettuate nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento. 3. Negli edifici cui si applicano le disposizioni del presente regolamento possono essere svolte nuove attività, indicate nel decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1982, n. 98) qualora, siano rispettate le vigenti norme di sicurezza antincendio ovvero, in mancanza di queste, siano applicati i criteri tecnici descritti dall' del decreto del Presidente della Repubblica del 29 luglio 1982, n. 577, citato nel comma 1 del presente articolo. 4. La soprintendenza competente per territorio esercita i poteri previsti dalla legge del 1› giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Restano validi i provvedimenti di deroga già concessi, nonché i pareri formulati caso per caso e quanto già consentito dagli organi tecnici competenti in materia di prevenzione incendi fino alla loro scadenza, secondo le norme vigenti; il rinnovo di deroghe temporanee è subordinato ad un riesame delle valutazioni tecniche che hanno portato al provvedimento di deroga. 6. I termini utilizzati nel presente regolamento vanno interpretati sulla base delle definizioni generali contenute nel decreto ministeriale 30 novembre 1983 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1983, n. 339). Per la segnaletica di sicurezza antincendi si applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 1982, n. 218).
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