Capo VI
Art. 16
Disposizioni finali
In vigore dal 19 mar 1993
1. Sono abrogati gli , da 7 a 12, da 16 a 25, e l'art. 36 del regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 1943, n. 8). Restano in vigore gli altri articoli che siano compatibili con le disposizioni contenute nel presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 20 maggio 1992
Il Presidente del Consiglio
dei Ministri
Ministro, ad interim, per i beni
culturali e ambientali
ANDREOTTI
Il Ministro dell'interno
SCOTTI
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1992
Registro n. 54 Beni culturali, foglio n. 211
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.i.beni.culturali.e.ambientali:decreto:1992-05-20;569#art-16