Capo VI
Art. 15
Norme transitorie
In vigore dal 19 mar 1993
1. Gli edifici storici ed artistici, di cui al precedente , comma 1, sono tenuti ad adeguarsi alle presenti disposizioni non oltre tre anni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.i.beni.culturali.e.ambientali:decreto:1992-05-20;569#art-15