Capo III
Art. 11
Piani di emergenza e istruzioni di sicurezza
In vigore dal 19 mar 1993
1. Prima dell'inizio dello svolgimento delle attività all'interno degli edifici disciplinati dal presente regolamento, devono essere predisposti i piani di intervento da attuare se si verificano situazioni di emergenza. Il personale addetto deve essere a conoscenza dei dettagli dei piani.
2. I piani d'intervento, definiti caso per caso in relazione alle caratteristiche dell'attività, devono essere concepiti in modo che in tali situazioni:
a) siano avvisati immediatamente i visitatori in pericolo, evitando, per quanto possibile, situazioni di panico;
b) sia eseguito tempestivamente lo sfollamento dei locali secondo criteri semplici e prestabiliti e con l'ausilio del personale addetto;
c) sia richiesto l'intervento dei soccorsi (vigili del fuoco, forze dell'ordine, ecc.);
d) sia previsto un incaricato che sia pronto ad accogliere i soccorritori con le informazioni del caso;
e) sia attivato il personale addetto, secondo predeterminate sequenze, ai provvedimenti del caso, quali interruzione dell'energia elettrica e verifica dell'intervento degli impianti di emergenza, arresto delle eventuali installazioni di ventilazione e condizionamento, azionamento dei mezzi di spegnimento e quanto altro previsto nel piano di intervento.
3. Le istruzioni relative al comportamento del pubblico e del personale in caso di emergenza vanno esposte ben in vista in appositi cartelli, anche in conformità a quanto disposto nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524.
4. All'ingresso di ciascun piano deve essere collocata una pianta d'orientamento semplificata, che indichi tutte le possibili vie di esodo.
5. All'ingresso dell'attività va esposta una pianta dell'edificio corredata delle seguenti indicazioni:
a) scale e vie di esodo;
b) mezzi di estinzione;
c) dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas, dell'energia elettrica e dell'eventuale impianto di ventilazione e di condizionamento;
d) eventuale quadro generale del sistema di rivelazione fumi e di allarme;
e) impianti e locali a rischio specifico.
6. Il responsabile dell'attività, nominato ai sensi del precedente , comma 1, deve curare la tenuta di un registro, ove sono annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici e dei presidi antincendi, nonché all'osservanza della normativa relativa ai carichi d'incendio nei vari ambienti dell'edificio e nelle aree a rischio specifico.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.i.beni.culturali.e.ambientali:decreto:1992-05-20;569#art-11