Capo II

Art. 8

Impianti elettrici

In vigore dal 19 mar 1993
1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 1› marzo 1968, n. 186 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 1968, n. 77) e nella legge 5 marzo 1990, n. 46 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 1990, n. 59) e rispettive integrazioni e modificazioni. 2. Gli ambienti, ove è consentito l'accesso del pubblico, devono essere dotati di un sistema di illuminazione di sicurezza, che deve indicare i percorsi di deflusso delle persone e le uscite di sicurezza. 3. L'edificio deve essere protetto contro le scariche atmosferiche, secondo la normativa tecnica vigente.
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