Capo II
Art. 8
Impianti elettrici
In vigore dal 19 mar 1993
1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 1 marzo 1968, n. 186 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 1968, n. 77) e nella legge 5 marzo 1990, n. 46 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 1990, n. 59) e rispettive integrazioni e modificazioni.
2. Gli ambienti, ove è consentito l'accesso del pubblico, devono essere dotati di un sistema di illuminazione di sicurezza, che deve indicare i percorsi di deflusso delle persone e le uscite di sicurezza.
3. L'edificio deve essere protetto contro le scariche atmosferiche, secondo la normativa tecnica vigente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.i.beni.culturali.e.ambientali:decreto:1992-05-20;569#art-8