Capo II

Art. 4

Divieto di comunicazione tra ambienti ove è svolta una attività diversa

In vigore dal 19 mar 1993
1. Le attività disciplinate dal presente regolamento devono svolgersi in locali non comunicanti con altri locali ove si svolgono attività soggette che non abbiano relazione con l'attività principale. Qualora esista questa comunicazione la stessa deve essere protetta mediante infissi e tamponature aventi caratteristiche REI 120.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.i.beni.culturali.e.ambientali:decreto:1992-05-20;569#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Divieto di comunicazione tra ambienti ove è svolta una attività diversa (Art. 4 Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre.) — Testo vigente | Portale Normativo