Capo II
Art. 4
Divieto di comunicazione tra ambienti ove è svolta una attività diversa
In vigore dal 19 mar 1993
1. Le attività disciplinate dal presente regolamento devono svolgersi in locali non comunicanti con altri locali ove si svolgono attività soggette che non abbiano relazione con l'attività principale. Qualora esista questa comunicazione la stessa deve essere protetta mediante infissi e tamponature aventi caratteristiche REI 120.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.i.beni.culturali.e.ambientali:decreto:1992-05-20;569#art-4