Art. 17

Vigilanza e controllo

In vigore dal 10 mag 1992
1. Per la vigilanza ed il controllo sull'applicazione del presente regolamento l'ufficio responsabile degli albi potrà avvalersi degli uffici e del personale della Direzione generale del naviglio e dell'Ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile. 2. Ai fini del controllo e della vigilanza di cui al comma precedente, le imprese iscritte agli albi sono tenute a consentire che siano disposte, a pieno titolo ed in qualsiasi ragionevole circostanza di tempo, visite di controllo agli stabilimenti, ai mezzi ed agli impianti dei cantieri iscritti agli albi e che siano effettuate prove sulle attrezzature di cui il cantiere è dotato. Ai medesimi fini, le imprese dovranno altresì fornire, su richiesta, i documenti relativi a prove e collaudi ritenuti necessari. 3. L'ufficio responsabile degli albi potrà sottoporre a verifica le imprese per il controllo della sussistenza e/o permanenza dei requisiti prescritti ai fini dell'iscrizione agli albi.
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