Art. 15

Mantenimento del diritto all'iscrizione agli albi

In vigore dal 10 mag 1992
1. La permanenza dell'iscrizione agli albi negli anni successivi a quello d'iscrizione è subordinata agli adempimenti di cui agli del presente regolamento. 2. La perdita dei requisiti necessari all'iscrizione degli albi comporta la cancellazione degli stessi nei modi e con le procedure previste all'art. 22, comma 4, della legge.
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