Art. 12
Obblighi annuali
In vigore dal 10 mag 1992
1. Le imprese di costruzione, riparazione e demolizione navale oltre all'obbligo stabilito dall'art. 22, primo comma, della legge, devono ai fini del presente regolamento, far pervenire entro il 1 febbraio di ciascun anno al Ministero della marina mercantile l'apposita scheda informativa di cui all'allegato B del presente regolamento, debitamente compilata in ogni sua parte con riferimento all'anno precedente, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, con firma autenticata nei modi di legge e corredata della documentazione del caso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.marina.mercantile:decreto:1992-02-18;280#art-12