Art. 12

Obblighi annuali

In vigore dal 10 mag 1992
1. Le imprese di costruzione, riparazione e demolizione navale oltre all'obbligo stabilito dall'art. 22, primo comma, della legge, devono ai fini del presente regolamento, far pervenire entro il 1› febbraio di ciascun anno al Ministero della marina mercantile l'apposita scheda informativa di cui all'allegato B del presente regolamento, debitamente compilata in ogni sua parte con riferimento all'anno precedente, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, con firma autenticata nei modi di legge e corredata della documentazione del caso.
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