Art. 7
Requisiti tecnici per l'iscrizione delle imprese di riparazione navale
In vigore dal 10 mag 1992
Requisiti tecnici per l'iscrizione
delle imprese di riparazione navale
1. Ai fini dell'iscrizione nell'albo speciale delle imprese di riparazione navale, le imprese interessate dovranno avere per ciascuno stabilimento la disponibilità di un responsabile tecnico nonché di un responsabile della sicurezza dell'ambiente e degli impianti del cantiere, garante della corretta applicazione delle pratiche operative. Una stessa persona fisica potrà riassumere i predetti ruoli.
2. Ai medesimi fini di cui al comma precedente le imprese interessate dovranno avere per ciascuno stabilimento una forza lavoro comprovata da idoneo documento dell'Ispettorato provinciale del lavoro, che indichi il numero dei dipendenti suddivisi in dirigenti, quadri, impiegati ed operai.
3. Le imprese interessate dovranno altresì essere dotate di idonee strutture impiantistiche comprovate dalla disponibilità, sulla base di un titolo di proprietà, di leasing o di concessione amministrativa che ne consentano una stabile utilizzazione, di:
a) una superficie operativa di sedime permanentemente coperta di almeno 500 mq;
b) mezzi di sollevamento idonei a sollevare una struttura di peso non inferiore alle 8 tonnellate;
c) in relazione alla consistenza della forza lavoro, strutture riconosciute idonee dalle competenti autorità a garantire, sotto l'aspetto sanitario, ambientale e della sicurezza del lavoro, condizioni di lavoro conformi alla vigente normativa in materia.
4. Le strutture impiantistiche previste dovranno essere situate in un medesimo stabilimento.
5. Qualora l'impresa disponga di più stabilimenti dovrà comprovare che almeno uno di essi è dotato dei requisiti impiantistici previsti nel presente articolo.
6. L'impresa richiedente dovrà altresì produrre una pianta planimetrica delle strutture aziendali con l'indicazione delle singole strutture impiantistiche.
7. Per quanto previsto dall', comma 1, lettera d), della legge, si applica l'ottavo comma dell' del presente regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.marina.mercantile:decreto:1992-02-18;280#art-7