Art. 3

Domanda di iscrizione

In vigore dal 10 mag 1992
1. Per ottenere l'iscrizione negli albi i richiedenti devono rivolgere istanza al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del naviglio, corredandola dei documenti di cui ai successivi commi del presente articolo e della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli del presente regolamento. 2. Le imprese che richiedono l'iscrizione agli albi, oltre alla documentazione prescritta dall' della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, devono produrre la documentazione attestante: a) Per le imprese individuali: 1) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con indicazione della specifica attività dell'impresa; 2) cittadinanza italiana del titolare dell'impresa ovvero residenza italiana per i cittadini stranieri purchè l'impresa abbia sede legale e cantiere ubicati in territorio nazionale e si tratti di cittadini appartenenti a Stati che concedano un trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani. L'iscrizione agli albi è consentita alle stesse condizioni richieste per i cittadini italiani, anche ai cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea non residenti in Italia, purchè l'impresa abbia sede legale e cantieri ubicati in territorio nazionale. b) Per le imprese costituite in forma societaria: 1) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con l'indicazione della specifica attività dell'impresa; 2) vigenza rilasciata dal competente tribunale civile; 3) atto costitutivo e statuto, depositati presso la cancelleria commerciale del competente tribunale civile, in copia autentica. Per le imprese costituite in forma cooperativistica, oltre alla documentazione sin qui indicata, iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative ovvero nello schedario generale delle cooperative; 4) cittadinanza italiana per tutti gli amministratori, ferma restando l'equiparazione, ai cittadini italiani, dei cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea. 3. Vanno inoltre prodotti i seguenti documenti: a) documento rilasciato dal tribunale civile competente, attestante che l'impresa richiedente non si trovi in stato di fallimento o soggetta ad altra procedura concorsuale; b) attestazione del pagamento del diritto fisso e del diritto annuale richiesti per l'iscrizione agli albi speciali; c) le schede informative di cui all'allegato A e all'allegato B del presente regolamento debitamente compilate in ogni loro parte e sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa, con firma autenticata nei modi di legge; d) dichiarazione con firma autenticata del titolare o degli amministratori e dei legali rappresentanti dell'impresa che non siano in corso accertamenti amministrativi o procedure giudiziali per responsabilità concernenti l'esecuzione dei lavori e/o infrazioni alle disposizioni in materia di previdenza sociale e di disciplina della tutela del lavoratore. In caso di sussistenza degli stessi, le imprese richiedenti devono produrre idonea documentazione comprovante il tipo degli accertamenti amministrativi e/o le procedure giudiziali in corso, e/o le infrazioni accertate. 4. I documenti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma nonché quelli di qui alle lettere a) e b) del terzo comma del presente articolo devono essere in regola con la normativa in materia di bollo e devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto al quella della domanda di iscrizione.
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urn:nir:ministero.marina.mercantile:decreto:1992-02-18;280#art-3

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