Art. 1

Definizioni

In vigore dal 10 mag 1992
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Vista la legge 14 giugno 1989, n. 234, recante disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale ed in particolare le norme di cui al titolo IV della citata legge; Tenuto conto degli impegni derivanti per l'Italia dall'appartenenza all'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ed alla Comunità economica europea, con particolare riferimento al coordinamento delle politiche industriali dei Paesi membri nel settore dell'industria cantieristica navale, nonché delle esigenze di seguire l'evoluzione della capacità produttiva globale in relazione agli sviluppi del mercato internazionale della costruzione navale; Tenuto conto che, in previsione della progressiva riduzione dell'intervento pubblico nel settore conseguente ai predetti impegni internazionali, occorre assicurare un adeguato controllo della capacità produttiva, in linea con gli orientamenti a suo tempo espressi dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nella sua deliberazione del 19 giugno 1984 (Approvazione del piano di ristrutturazione dell'industria delle costruzioni navali) per evitare che variazioni delle potenzialità produttive creino le premesse per ulteriori squilibri del mercato e dell'assetto occupazionale; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Ritenuto necessario emanare le disposizioni applicative e le norme di organizzazione e funzionamento degli albi speciali delle imprese navalmeccaniche ai sensi del terzo comma dell' della legge 14 giugno 1989, n. 234; Sentito il comitato consultivo per la cantieristica di cui all'art. 23 della legge 14 giugno 1989, n. 234; Visto l' della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 gennaio 1992; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota n. 212 del 21 febbraio 1992; A D O T T A il seguente regolamento: . Definizioni 1. Quando nel presente regolamento si cita "la legge" senza altra indicazione, la citazione si riferisce alla legge 14 giugno 1989, n. 234. 2. Nel presente regolamento il termine "albi", senza ulteriori specificazioni, indica gli albi di cui all' della legge 14 giugno 1989, n. 234. 3. Ai fini del presente regolamento, si considerano: a) "imprese di costruzione navale": le imprese che eseguono nei propri stabilimenti lavori di costruzione di navi e galleggianti; b) "imprese di riparazione navale": le imprese che, a mezzo di proprie strutture impiantistiche, effettuano lavori di riparazione, trasformazione e manutenzione di navi e galleggianti; c) "imprese di demolizione": le imprese che effet-tuano a mezzo di proprie strutture impiantistiche la demolizione di navi e galleggianti.
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