Art. 6
Capacità produttiva delle imprese di costruzione navale
In vigore dal 10 mag 1992
Capacità produttiva delle imprese
di costruzione navale
1. La capacità produttiva delle imprese che effettuano la costruzione di navi a scafo metallico sarà determinata dal comitato di cui all' della legge sulla base:
a) dell'indice medio di produttività per addetto registrato dall'industria italiana di costruzione di navi a scafo metallico nel quinquennio antecedente l'anno di entrata in vigore del presente regolamento;
b) delle strutture impiantistiche e della forza lavoro di ciascuno stabilimento;
c) dell'organizzazione produttiva dell'impresa e dello svolgimento di eventuali attività diverse dalla costruzione navale.
2. Nel caso di imprese che costruiscono unità il cui scafo sia realizzato con materiali a tecnologia avanzata non metallici la determinazione della capacità produttiva viene effettuata con gli stessi criteri definiti al comma precedente assumendo a base dell'indice medio di produttività per addetto, riferito al particolare comparto delle imprese costruttrici di tali unità.
3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento ed in particolare ai fini della determinazione della capacità produttiva di cui al comma precedente, la lavorazione dello scafo non può essere affidata a personale che non sia regolarmente iscritto nei libri matricola dell'impresa.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.marina.mercantile:decreto:1992-02-18;280#art-6