Art. 20

Produzione assistibile

In vigore dal 10 mag 1992
1. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro della marina mercantile, sentito il comitato di cui all'art. 23 della legge, nonché il Ministro del tesoro ed il Ministro del bilancio e della programmazione economica, determina con proprio decreto, il livello massimo della produzione assistibile nell'anno, nonché il livello della produzione annua assistibile a favore di ciascuna impresa iscritta agli albi.
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