Art. 16

Documentazione di iscrizione agli albi

In vigore dal 10 mag 1992
1. L'iscrizione agli albi per i fini previsti dall', ultimo comma, della legge e per qualsiasi altro fine è comprovata mediante documento, rilasciato dal funzionario responsabile degli albi su richiesta degli interessati, contenente l'indicazione degli elementi di cui alle lettere a), b), c) e d) del quarto comma dell' del presente regolamento e dell'anno cui si riferisce l'iscrizione.
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