Art. 21
In vigore dal 10 mag 1992
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 18 febbraio 1992
Il Ministro: FACCHIANO Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1992
Registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 319
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.marina.mercantile:decreto:1992-02-18;280#art-21