Art. 5
Domanda di ammissione alle agevolazioni
In vigore dal 31 mar 1992
1. La domanda di ammissione alle agevolazioni, diretta al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, è redatta secondo il fac-simile di cui all'allegato al presente decreto.
2. Alla domanda vanno allegati in duplice copia i seguenti documenti:
a) copia dell'atto costitutivo della società o atto notarile che ne provi l'esistenza;
b) certificato comprovante che la sede legale, amministrativa ed operativa è ubicata nei territori meridionali di cui al precedente , comma 1;
c) certificazione o dichiarazione giurata comprovante che la compagine sociale è costituita:
- con maggioranza assoluta del numero dei soci di età compresa tra i 18 e i 29 anni e residenti nei territori di cui al precedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 ottobre 1985, n. 561, o in data anteriore nonché, per le società di cui all', lettera b), della relativa partecipazione finanziaria;
- esclusivamente da soci di età compresa tra i 18 e i 35 anni e residenti nei territori di cui al precedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 ottobre 1985, n. 561, o in data anteriore;
- da persone fisiche non titolari di quote o azioni di altre società o cooperative beneficiarie delle agevolazioni di cui al decreto-legge citato al primo comma dell' del presente decreto;
d) certificazione prefettizia antimafia per tutti i soci ed eventuali procuratori e, nel caso di società di capitali o società cooperative, per i componenti del consiglio di amministrazione, anche in presenza di amministratori delegati;
e) studio di fattibilità del progetto che si intende realizzare, con l'indicazione delle assunzioni dei lavoratori dipendenti ai sensi del precedente , comma 1, lettera b), e degli eventuali fabbisogni formativi e di qualificazione professionale, comprendente i conti patrimoniali, i conti economici ed i flussi di cassa previsionali sviluppati, tenendo conto delle agevolazioni richieste, fino all'esercizio in cui, nelle ipotesi di progetto, si raggiungono i livelli di economicità attesi. I conti dovranno essere predisposti, anche per i casi in cui non sia altrimenti obbligatorio, secondo i criteri dettati rispettivamente dagli articoli 2424 e 2424- bis del codice civile.
3. Fino alla istituzione delle articolazioni territoriali di cui all', comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, la domanda di ammissione alle agevolazioni è presentata alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio. Questa, previo accertamento della regolarità e completezza della domanda e della documentazione allegata, ne trasmette una copia al Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile e l'altra alla regione per il parere di competenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministro.interventi.straordinari.mezzogiorno:decreto:1992-01-17;224#art-5