Art. 7

Attuazione del provvedimento di ammissibilità alle agevolazioni

In vigore dal 31 mar 1992
Attuazione del provvedimento di ammissibilità alle agevolazioni 1. Per l'attuazione del provvedimento di ammissibilità alle agevolazioni del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il direttore generale della Cassa depositi e prestiti provvede alla concessione a favore del soggetto beneficiario del contributo in conto capitale, del mutuo agevolato e dei contributi per le spese di gestione. 2. Il tasso di riferimento da prendere a base per le operazioni di mutuo, determinato ai sensi dell'art. 64 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, è quello vigente per il bimestre nel quale avviene la concessione. 3. La Cassa depositi e prestiti provvede alla erogazione del contributo in conto capitale e del mutuo, previo apposito nulla osta rilasciato dal Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile sulla base degli stati di avanzamento lavori od altro idoneo documento giustificativo della spesa, tenendo presenti le condizioni di cui al comma 6 del presente articolo. Dopo ciascuna erogazione effettuata dalla Cassa depositi e prestiti, il Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile provvede a tempestivi accertamenti sulla destinazione delle somme erogate, subordinando ad essi il nulla osta per il pagamento del successivo stato di avanzamento. 4. Le erogazioni in conto mutuo sono comunque subordinate all'acquisizione di idonee garanzie reali acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare. 5. L'accertamento sulla idoneità delle garanzie prestate, nonché sulla rispondenza degli atti presentati per l'erogazione delle agevolazioni, spetta al Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile. 6. Le erogazioni delle agevolazioni di cui al precedente comma 3 vengono effettuate per stati di avanzamento in non più di cinque soluzioni, di cui l'ultima a saldo in misura non superiore al 10 per cento e le prime in misura ciascuna non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento, previa certificazione del Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, imputando la spesa prioritariamente al contributo in conto capitale. 7. Per i macchinari, gli impianti e le attrezzature, qualora non risulti dal contesto delle fatturazioni o documentazioni, dovrà esibirsi apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del fornitore o del rappresentante legale della società fornitrice, attestante che i macchinari, gli impianti e le attrezzature sono nuove di fabbrica. 8. Per i progetti concernenti la produzione di beni in agricoltura le spese relative al terreno vanno imputate prioritariamente al conto mutuo. 9. Il contributo per le spese di gestione è erogato semestralmente, sulla base del nulla osta del Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, che attesti che tali spese sono state effettivamente sostenute e risultano documentate, anche mediante elenchi di fatture e di altri titoli di spesa per i quali un attestato notarile dichiari la conformità ai documenti originali, applicando criteri e modalità di controllo analoghi a quelli normalmente utilizzati dalle società di certificazione dei bilanci. 10. L'erogazione dell'eventuale anticipazione prevista dal provvedimento di ammissibilità può essere richiesta dal beneficiario ad attività avviata, previa relativa attestazione del Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, senza necessità di acquisire ulteriore garanzia. 11. Il mutuo è posto in ammortamento decennale dal primo gennaio dell'anno successivo alla prima erogazione in conto al mutuo stesso ed il mutuatario provvede alla relativa restituzione in rate semestrali posticipate versandole, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, in apposito conto corrente postale intestato alla "Cassa depositi e prestiti - imprenditorialità giovanile". 12. Per i primi tre anni relativi al preammortamento le rate sono costituite dalla sola quota interessi. 13. In caso di ritardato versamento verrà applicata sulla somma dovuta una indennità di mora calcolata al tasso di riferimento preso a base per il mutuo relativo e verrà sospesa autonomamente dalla Cassa depositi e prestiti l'erogazione delle agevolazioni in corso, fino alla data di estinzione del debito. 14. I mandati di pagamento della Cassa depositi e prestiti, su richiesta in carta semplice del beneficiario, possono essere estinti anche mediante accreditamento sul conto corrente postale o bancario del beneficiario medesimo. 15. Il Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile dispone ispezioni e verifiche intese ad accertare la permanenza dei requisiti soggettivi, oggettivi ed occupazionali di cui ai precedenti , che hanno determinato la concessione delle agevolazioni, nonché per il riscontro della documentazione relativa alle spese di gestione. 16. Qualora dalle predette ispezioni e verifiche o da qualsiasi altro accertamento risulti che i requisiti in questione non sono più sussistenti, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, su proposta del Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, dispone l'immediata revoca del provvedimento di ammissibilità. 17. Per l'espletamento dei compiti di cui al presente decreto il Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile stipula apposite convenzioni ai sensi delle disposizioni di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, con le ulteriori modificazioni apportate dalla legge 11 agosto 1991, n. 275.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministro.interventi.straordinari.mezzogiorno:decreto:1992-01-17;224#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo