Art. 6
Provvedimento di ammissibilità alle agevolazioni
In vigore dal 31 mar 1992
1. Il Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, avvalendosi della segreteria tecnica e dell'apposito nucleo di valutazione, formula al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno la proposta di ammissibilità alle agevolazioni, con cui si precisano l'ammontare degli investimenti ammissibili e la misura del contributo in conto capitale nonché l'ammontare delle spese e dei contributi per la gestione e dell'eventuale anticipazione per il primo anno.
2. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno delibera l'ammissibilità alle agevolazioni con decreto entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta.
3. Il provvedimento di ammissibilità stabilisce a carico dei beneficiari l'obbligo di non distogliere dall'uso previsto in progetto, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di inizio dell'attività, ai sensi del successivo , comma 9, i macchinari e gli altri beni mobili ammessi alle agevolazioni salvo specifica autorizzazione da parte del Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, nonché a non destinare gli immobili compresi in progetto ad usi diversi da quelli previsti, per un periodo di almeno dieci anni dalla data anzidetta.
4. Il provvedimento di ammissibilità alle agevolazioni è comunicato al soggetto beneficiario, alla regione territorialmente competente e, per l'attuazione, alla Cassa depositi e prestiti.
5. Il Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, su richiesta del soggetto beneficiario, può proporre al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno modifiche al provvedimento di ammissibilità alle agevolazioni, nel caso che intervengano variazioni nel corso della realizzazione del progetto.
6. Nell'ipotesi in cui il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno non ritenga ammissibile alle agevolazioni il progetto proposto dal Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, lo rinvia al Comitato stesso, con l'indicazione delle motivazioni del diniego di ammissione, per un ulteriore definitivo esame e delle eventuali modificazioni progettuali.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministro.interventi.straordinari.mezzogiorno:decreto:1992-01-17;224#art-6